Sez. 1, Sentenza n. 849 del 24/11/1995 Ud. (dep. 27/01/1996) Rv. 203495 - 01
Emigrazione - In genere | Ipotesi di reato contemplate nei commi secondo e terzo dello art. 24 legge n. 1185 del 1967 - Non costituiscono figure aggravate del reato previsto dal comma primo - Conseguenze.
Emigrazione - In genere
L'art. 24 della legge n. 1185 del 1967 non prevede ipotesi aggravate di un medesimo reato, punite con pena detentiva. Ne consegue che il reato previsto dal primo comma del citato articolo, essendo sanzionato con la sola pena dell'ammenda, deve ritenersi depenalizzato e soggetto alla sola sanzione amministrativa del pagamento di una pena pecuniaria.
Riferimenti normativi: Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 24, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)