Sez. 6 - , Sentenza n. 5497 del 02/02/2021 Cc. (dep. 11/02/2021) Rv. 280630 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE | Modifica dell'art. 10 della Convenzione europea di estradizione da parte dell'art. 8 della Convenzione di Dublino - Prescrizione del reato in base alla legislazione dello Stato richiesto - Ragione ostativa - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE
In tema di estradizione, le condizioni in presenza delle quali procedere alla consegna devono essere valutate al momento della presentazione della domanda, sicché la disposizione introdotta dall'art.8, comma 1, della Convenzione di Dublino del 1996, ratificata dall'Italia con legge 21 luglio 2019, n. 66, in base alla quale non è più motivo di rifiuto l'intervenuta prescrizione del reato secondo la legislazione dello Stato richiesto, si applica anche ai procedimenti estradizionali riguardanti reati commessi prima della suddetta modifica normativa. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina in materia di estradizione contiene disposizioni di carattere processuale alle quali non si adattano gli istituti di carattere sostanziale dell'ordinamento, se non nei limiti di rilevanza riconosciuti dalle norme pattizie).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 10, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1996 art. 8 com. 1, Tratt. Internaz. 27/09/1996 art. 18, Legge 21/07/2019 num. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)