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Sez. 6, Sentenza n. 29359 del 10/06/2014 Cc. (dep. 04/07/2014) Rv. 261644 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE | Convenzione europea di estradizione - Condizioni ostative - Prescrizione del reato - Criteri di applicazione - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261644-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE

Nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione europea di estradizione, è causa ostativa all'accoglimento della richiesta l'avvenuta prescrizione del reato per cui si procede accertata secondo la legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, autonomamente individuata e valutata in base al criterio dell'applicazione esclusiva della disciplina dell'uno o dell'altro ordinamento. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'estradizione richiesta dall'autorità moldava, attribuendo valore interruttivo, secondo la normativa vigente in Italia in tema di prescrizione dei reati, alla adozione in Moldavia dell'ordine di cattura dell'imputata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)