Sez. U, Sentenza n. 3874 del 06/07/1979 (Rv. 400338 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - NATURA - GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI E SANITARI PRESSO LE INFERMERIE DI FABBRICA - PRESTAZIONI DI LAVORO SUBORDINATO EFFETTUATE DAI DIPENDENTI ENPI PRESSO TALI INFERMERIE - PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - NATURA - GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI E SANITARI PRESSO LE INFERMERIE DI FABBRICA - PRESTAZIONI DI LAVORO SUBORDINATO EFFETTUATE DAI DIPENDENTI ENPI PRESSO TALI INFERMERIE - PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Fra i compiti istituzionali dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI), il quale ha natura di ente pubblico non economico, rientra la gestione dei servizi igienici e sanitari presso le cosiddette infermerie di fabbrica, in base a convenzioni con le aziende interessate. Ne consegue che le prestazioni lavorative subordinate, che vengano effettuate presso dette infermerie, con retribuzione determinata e continuita, ancorche a tempo determinato, ed in forza di un atto di nomina che evidenzi la volonta dell'ENPI di inserire il dipendente nell'ambito della propria organizzazione per il disimpegno degli indicati servizi, integrano un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 1885/76, mass n 380685).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 19/12/1952 num. 2390, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)