Sez. 2, Sentenza n. 15991 del 07/01/2016 Cc. (dep. 19/04/2016) Rv. 266836 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE | Contestazione di fatto nuovo accertato in dibattimento - Trasmissione degli atti al P.M. in assenza di decisione sul fatto originariamente contestato - Abnormità - Sussistenza - Fattispecie.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE
È abnorme il provvedimento con cui il giudice, in relazione ad un fatto nuovo accertato in dibattimento, non si limiti ad ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente a tale fatto ulteriore ed autonomo, ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., ma determini la regressione dell'intero procedimento, senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato. (Nella specie, in cui era stato contestato il reato di ricettazione di targhe automobilistiche provento di furto, ed era emerso in dibattimento che le stesse erano state apposte su un veicolo anch'esso di provenienza furtiva, la S.C. ha ritenuto abnorme la riqualificazione dell'intera vicenda ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen. e la restituzione degli atti al pubblico ministero, in assenza di una decisione sul delitto di ricettazione originariamente contestato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)