Sez. U, Ordinanza n. 3144 del 11/02/2008 (Rv. 601808 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Violazione amministrativa per omessa registrazione nelle scritture obbligatorie di lavoratore dipendente (art. 3, comma terzo, d.l. n. 12 del 2002) - Conseguente sanzione amministrativa - Controversia in sede di opposizione - Giurisdizione - Devoluzione al giudice tributario ex art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma secondo, della legge n. 448 del 2001 - Sussistenza - Fondamento - Conformità a Costituzione - Configurabilità - Attribuzione dell'irrogazione alla Direzione provinciale del lavoro con d.l. n. 233 del 2006 (non applicabile nella specie) - Discrezionalità del legislatore - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
In applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia relativa all'opposizione avverso l'ordinanza irrogativa di sanzione amministrativa emessa dall'amministrazione finanziaria per violazione dell'art. 3, comma terzo, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella legge n. 23 aprile 2002, n. 73, relativa all'omessa registrazione di lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie. Pur non potendosi riconoscere a quest'ultima disposizione natura propriamente tributaria, deve ritenersi che la relativa sanzione amministrativa si sia aggiunta al sistema sanzionatorio contenuto nei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, poiché competente ad irrogare la sanzione è l'Agenzia delle entrate, con la conseguente sussistenza della giurisdizione residuale, individuata attraverso l'organo competente all'irrogazione. Tale conclusione non incorre in dubbi di costituzionalità in riferimento all'art. 102 Cost., anche qualora si ritenesse che il suddetto precetto costituzionale richieda che la giurisdizione tributaria attenga a controversie connesse a tributi, atteso che la sanzione in argomento ha valenza tributaria, concernendo l'elusione degli oneri contributivi e la violazione di norme previdenziali aventi natura tributaria; né profili di incostituzionalità sono ravvisabili nella disposizione (d.l. 4 luglio 2006 n. 233, convertito nella legge n. 248 del 2006, peraltro non applicabile "ratione temporis" nella specie) che ha demandato l'irrogazione di tali sanzioni alla Direzione provinciale del lavoro, atteso che, non essendo la giurisdizione tributaria costituzionalmente garantita, è nella facoltà del legislatore sottrarre al giudice tributario un settore della materia tributaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 473, Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)