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Sez. U, Ordinanza n. 2888 del 10/02/2006 (Rv. 586992 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Violazione amministrativa per omessa registrazione nelle scritture obbligatorie di lavoratore dipendente (art. 3, comma terzo, d.l. n. 12 del 2002) - Conseguente sanzione amministrativa - Controversia in sede di opposizione - Giurisdizione - Devoluzione al giudice tributario ex art. 2 d. lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma secondo, della legge n. 448 del 2001 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586992-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In applicazione del nuovo testo dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - il quale ha previsto l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio -, è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia relativa all'opposizione avverso l'ordinanza irrogativa di sanzione amministrativa emessa dall'amministrazione finanziaria per violazione dell'art. 3, comma terzo, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella legge n. 23 aprile 2002, n. 73, relativa all'omessa registrazione di lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie. Infatti, pur non potendosi riconoscere a quest'ultima disposizione natura propriamente tributaria, deve ritenersi che la relativa sanzione amministrativa si aggiunge al sistema sanzionatorio contenuto nei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, dal momento che, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del suddetto d.l. n. 12 del 2002, competente ad irrogare la sanzione è l'Agenzia delle entrate, con la conseguenza che viene in rilievo la specifica previsione di competenza del giudice tributario per "le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari", come risultante dal novellato art. 2 del citato d. lgs. n. 546 del 1992, il quale prevede che tale giurisdizione sussiste, in via residuale, anche con riferimento all'organo (Agenzia delle entrate) che applica una sanzione amministrativa in ordine ad infrazioni commesse in violazione di norme di svariato contenuto, non necessariamente attinenti a tributi (come nella specie), per quanto evidenziato dall'impiego del termine "comunque".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 18 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 473, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 com. 2 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST., Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)