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Sez. 5, Sentenza n. 1196 del 20/01/2005 (Rv. 578929 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Base imponibile - Rendita catastale - Atti di attribuzione o di modifica della rendita anteriori all'1 gennaio 2000 - Immediata efficacia, a prescindere dalla comunicazione o notificazione al contribuente - Sussistenza - Facoltà del contribuente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578929-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, emessi anteriormente alla data del 1 gennaio 2000 (a partire dalla quale l'efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, ai sensi dell'art. 74, comma primo, della legge 21 novembre 2000, n. 342), pur dotati di immediata operatività, potevano nondimeno essere impugnati, quando venivano recepiti in atti impositivi, riferiti alle annualità di imposta anteriori all'anno 2000, valendo la notifica di tali atti anche come notifica della rendita, con la conseguenza che l'interessato era, per così dire, <rimesso in termini> e poteva porre in essere ogni iniziativa per contestare - a proprio vantaggio - il valore stabilito dall'Amministrazione finanziaria con la determinazione della rendita catastale del cespite (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha, peraltro, respinto il ricorso del contribuente contro la sentenza di merito, sul rilievo che, nella sua contestazione dell'atto impositivo, che aveva a presupposto la rendita attribuita al bene immobile di sua proprietà, il contribuente non aveva inteso censurare l'esattezza e la congruità della rendita ma solo contestare il fatto stesso della mancata notifica dell'atto autonomo di classamento e determinazione della rendita).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)