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Sez. 5, Sentenza n. 22571 del 01/12/2004 (Rv. 578159 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Rendita catastale - Atti di attribuzione o di modifica della rendita anteriori all'1 gennaio 2000 - Immediata efficacia, a prescindere dalla comunicazione o notificazione al contribuente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578159-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, emessi anteriormente alla data dell'1 gennaio 2000 (a partire dalla quale l'efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, ai sensi dell'art. 74, comma primo, della legge 21 novembre 2000, n. 342), sono dotati di immediata operatività, anche in assenza di comunicazione o notificazione al contribuente, ferma restando la loro impugnabilità unitamente all'avviso di liquidazione dell'imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)