Sez. 2, Sentenza n. 4704 del 30/03/2001 (Rv. 545339 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE | Relativa controeccezione all'eccezione di prescrizione - Natura - Assimilabilità alle eccezioni in senso stretto - Deduzione in modo chiaro - Necessità - Conseguenze - Mera produzione di documenti idonei a dimostrare l'avvenuta interruzione - Inidoneità.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE
L'interruzione della prescrizione - che costituisce una controeccezione all'eccezione di prescrizione in tutto assimilabile alle eccezioni in senso stretto al cui regime processuale soggiace - deve essere proposta dalla parte in modo chiaro e inequivocamente diretto a manifestare l'intento di contrastare l'eccezione avversaria. Ne consegue che non è possibile attribuire effetti ostativi dell'operatività della prescrizione alla mera produzione di documenti pure se idonei a fornire la prova dell'avvenuta interruzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)