Sez. 2, Sentenza n. 10651 del 17/09/1992 (Rv. 478729 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive | Ammissibilità - Condizioni.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive
Il principio secondo cui le parti contro le quali è stata proposta un'impugnazione, e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili possono, a loro volta, proporre impugnazione incidentale tardiva, è applicabile soltanto alle impugnazioni incidentali vere e proprie, ossia a quelle rivolte contro la stessa parte che ha proposto l'impugnazione principale, mentre ne sono escluse le altre impugnazioni proposte a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante, qual'è quello della semplice adesione all'impugnazione principale, riguardo alle quali rimane fermo il rispetto del termine ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)