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Sez. L, Sentenza n. 4806 del 02/05/1995 (Rv. 492070 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Ammissibilità - Limiti - Impugnazione spiegata per un interesse autonomo della parte, non derivante dalla impugnazione della controparte - Esclusione - Fattispecie relativa a ricorso per Cassazione proposto tardivamente da una parte non intimata col ricorso principale.
Stato
decisa il 1995-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492070-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

La regola dell'art. 334 cod. proc. civ., che consente l'impugnazione incidentale tardiva (ammissibile nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata "ex adverso") trova applicazione solo per l'impugnazione incidentale tardiva in senso stretto, rivolta contro la stessa parte che ha proposto l'impugnazione, e non opera per ogni altra impugnazione spiegata a tutela di un interesse autonomo della parte, non derivante dalla impugnazione della controparte (nella specie, è stata rilevata l'inammissibilità del ricorso per cassazione tardivamente proposto da una parte diversa da quelle contro le quali era stato proposto il ricorso principale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)