Sez. 1, Sentenza n. 6128 del 14/07/1987 (Rv. 454455 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE - MARCHIO FORTE - TUTELA - ESTENSIONE - VARIAZIONI O MODIFICAZIONI NON LESIVE DELL'ESSENZA FONDAMENTALE DEL SEGNO DISTINTIVO - TUTELA DEL MARCHIO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - TRADUZIONE IN LINGUA FRANCESE DI UNA PAROLA ITALIANA GIÀ REGISTRATA COME MARCHIO - BREVETTABILITÀ - ESCLUSIONE - INCONFONDIBILITÀ DEI PRODOTTI - IRRILEVANZA.*
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE - MARCHIO FORTE - TUTELA - ESTENSIONE - VARIAZIONI O MODIFICAZIONI NON LESIVE DELL'ESSENZA FONDAMENTALE DEL SEGNO DISTINTIVO - TUTELA DEL MARCHIO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - TRADUZIONE IN LINGUA FRANCESE DI UNA PAROLA ITALIANA GIÀ REGISTRATA COME MARCHIO - BREVETTABILITÀ - ESCLUSIONE - INCONFONDIBILITÀ DEI PRODOTTI - IRRILEVANZA.*
Poiché i marchi di pura fantasia (cosiddetti marchi forti) hanno uno speciale potere individualizzante che deriva loro non già da una diretta aderenza concettuale con il prodotto cui ineriscono, ma dalla creazione immaginifica del contenuto ideologico-espressivo, la tutela degli stessi si esplica anche riguardo a quelle variazioni e a quelle modificazioni che non ledono l'essenza fondamentale del segno distintivo. Pertanto, la semplice traduzione in lingua francese (mystere) di una parola italiana già registrata come marchio di profumi (mistero) e che per l'originale e suggestiva capacità individualizzante si è posto come segno distintivo massimamente protetto, non ne legittima l'uso, non avendo, al riguardo, alcun rilievo che non ricorrano gli estremi della confondibilità dei prodotti. (V 573/85, mass n 438782; (V 2929/82, mass n 420833; (V 2929/82, mass n 420832).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)