Sez. 1, Sentenza n. 573 del 30/01/1985 (Rv. 438782 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE - MARCHIO FORTE - PAROLE DEL LINGUAGGIO COMUNE - ORIGINALITÀ DELL'ACCOSTAMENTO COL PRODOTTO - SUSSISTENZA - MARCHIO DEBOLE - PAROLE DEL LINGUAGGIO COMUNE - CONDIZIONI.*
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE - MARCHIO FORTE - PAROLE DEL LINGUAGGIO COMUNE - ORIGINALITÀ DELL'ACCOSTAMENTO COL PRODOTTO - SUSSISTENZA - MARCHIO DEBOLE - PAROLE DEL LINGUAGGIO COMUNE - CONDIZIONI.*
Sono marchi 'fortì non solo quelli di fantasia, ma anche quelli costituiti da parole del linguaggio comune, quando esse non avendo alcuna aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti, assumono particolare valore individualizzante per l'originalità dell'accostamento che si vuole suscitare nella mente dei consumatori con i prodotti delle imprese. Per contro i marchi deboli non coincidono perfettamente con i marchi semplicemente descrittivi dei prodotti o indicativi della loro natura o della loro funzione ma si estendono alle parole del linguaggio comune o divenute comuni nel linguaggio commerciale (ivi compresi i nomi propri) purché si tratti di parole che abbiano assunto un significato designativo comune e non individualizzante richiamando, alla mente dei più, prodotti di una certa specie per l'"aderenza concettuale" stabilitasi ormai di fatto tra dette parole e i prodotti relativi. (nella fattispecie i giudici del merito avevano considerato "debole" il marchio "spiga", usato per contraddistinguere alcuni prodotti alimentari costituiti da carni e pesci in gelatina, vegetali e frutta, in base alla sola considerazione che si trattava di marchio costituito da una parola del linguaggio comune. Il S.C. ha annullato tale pronuncia, enunciando il principio di cui in massima). (V 4384/76, mass n 383104; (V 3279/75, mass n 377395; (V 3085/73, mass n 366835).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2565, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)