Sez. 3, Sentenza n. 6861 del 06/05/2003 (Rv. 562673 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Negozio transattivo - Configurabilità - Condizioni - Concessioni reciproche - Contenuto - Assunzione di obbligo nei confronti di un terzo - Legittimità.
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Affinché un negozio possa essere considerato transattivo è necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una "res dubia", e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza, e, dall'altro lato, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, il cui contenuto può essere il più vario e può consistere anche nella rinuncia ad un diritto, cui corrisponda l'assunzione di un obbligo nei confronti di un terzo (nella fattispecie, alla rinuncia all'indennità di avviamento da parte del conduttore ha corrisposto l'impegno del locatore di concludere contratto di locazione con una terza persona), nel qual caso la transazione si configura come contratto a favore di terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)