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Sez. 5, Sentenza n. 2333 del 15/12/1988 Ud. (dep. 15/02/1989) Rv. 180523 - 01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - PREVISIONE DI AUTODIFESA - CONTENUTO - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1988-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180523-01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - PREVISIONE DI AUTODIFESA - CONTENUTO - CONSEGUENZA.*

La convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel riconoscere specificamente, all'art. 6 n. 3 (recepito dal nostro ordinamento mediante la legge di ratifica n. 848/55), il diritto dell'imputato di difendersi personalmente o di servirsi della assistenza di un difensore, pone una norma di carattere programmatico contenente una affermazione di principio senza specifici precetti e, come tale, non rappresenta una modifica legislativa delle norme del vigente codice di rito né si pone in contrasto con esse, giacché non sancisce l'esistenza di un diritto primario all'autodifesa dell'imputato a difendersi personalmente con quello di farsi assistere e rappresentare. (V mass n 149329; (Conf mass n 142647; (Conf mass n 149330).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 128 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)