Sez. 1, Sentenza n. 6714 del 29/03/1979 Ud. (dep. 20/07/1979) Rv. 142647 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - DIFESA E DIFENSORI - OBBLIGATORIETA DELLA DIFESA TECNICA - DIRITTO ALL'AUTODIFESA SANCITO DALLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - VALORE DELLE NORME DELLA CONVENZIONE - RAPPORTI TRA NORME DELLA CONVENZIONE E NORME DEL CODICE DI RITO.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - DIFESA E DIFENSORI - OBBLIGATORIETA DELLA DIFESA TECNICA - DIRITTO ALL'AUTODIFESA SANCITO DALLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - VALORE DELLE NORME DELLA CONVENZIONE - RAPPORTI TRA NORME DELLA CONVENZIONE E NORME DEL CODICE DI RITO.*
La convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel riconoscere specificamente il diritto dell'imputato di difendersi personalmente o di servirsi dell'assistenza di un difensore di fiducia o di ufficio, pone una norma di carattere programmatico contenente una affermazione di principio senza specifici precetti e che, quindi, come tale, non rappresenta una modifica legislativa delle norme del vigente codice di rito, ne si pone in contrasto con esse, giacche non sancisce l'esistenza di un diritto primario all'autodifesa dello imputato accompagnato da una facultas alternativa nei riguardi della difesa tecnica, ma soltanto la parificazione del diritto dello imputato a difendersi personalmente con quello di farsi assistere o addirittura rappresentare.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 128 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)