Sez. L, Sentenza n. 11657 del 05/12/1990 (Rv. 470036 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - LAVORATORE DIPENDENTE IN FERIE O IN ALTRO PERIODO DI RIPOSO - CONTEMPORANEA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN FAVORE DI TERZI - SANZIONI DISCIPLINARI E LICENZIAMENTO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA DA PILOTA DI AEROMOBILE - RILEVANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - LAVORATORE DIPENDENTE IN FERIE O IN ALTRO PERIODO DI RIPOSO - CONTEMPORANEA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN FAVORE DI TERZI - SANZIONI DISCIPLINARI E LICENZIAMENTO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA DA PILOTA DI AEROMOBILE - RILEVANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La prestazione di attività lavorativa in favore di terzi, da parte del dipendente che goda di ferie e riposi, è sanzionabile (in ipotesi anche con il licenziamento) solo in quanto essa, impedendo la reintegrazione delle energie psicofisiche del lavoratore, risulti pregiudizievole al corretto adempimento dell'obbligazione lavorativa verso il datore di lavoro; il che, con riguardo all'attività lavorativa di pilota di aeromobile, va accertato tenendo conto della necessità, ai fini della sicurezza del volo, di apprezzare ex ante l'attitudine psicofisica del soggetto alla prestazione richiestagli, con la conseguenza che nel caso in cui l'attività lavorativa in favore di terzi, svolta nei periodi suddetti, sia consistita nella effettuazione di altri voli, la valutazione, al cennato fine, di tale attività non può essere limitata ad un mero dato quantitativo bensì deve avere riguardo anche alla cadenza temporale della stessa rispetto alla successiva prestazione di lavoro. (V 4448/88, mass n 459419).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)