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Sez. L, Sentenza n. 7529 del 08/07/1995 (Rv. 493208 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE | Svolgimento di attività in conflitto con l'interesse del datore di lavoro in quanto destinata ad un mercato con acquirenti orientabili verso un prodotto o un altro a seconda dell'intervento persuasivo del presentatore del prodotto medesimo - Violazione degli obblighi di correttezza e buona fede - Configurabilità - Fattispecie relativa ad attività di vendita cosiddetta porta a porta di prodotti cosmetici.
Stato
decisa il 1995-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493208-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE

La violazione degli obblighi di correttezza e buona fede che individuano il bene-interesse peculiare dell'art. 2105 cod. civ., affermativo dell'obbligo di fedeltà del lavoratore, è integrata non solo dallo svolgimento di attività inerente al medesimo prodotto posto sul mercato dal datore di lavoro ma anche da qualsiasi altra attività che si appalesi in conflitto con l'interesse del datore di lavoro medesimo, in quanto destinata ad un mercato nel quale il potenziale acquirente - come nel caso delle cosiddette vendite porta a porta - può essere orientato verso un prodotto o un altro (ancorché relativi a differenti settori di attività, come, nella specie, l'attività assicurativa e quella - svolta dalla datrice di lavoro recedente - di produzione di cosmetici) dall'intervento persuasivo di chi presenta il prodotto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)