Sez. 6, Sentenza n. 40791 del 10/10/2007 Cc. (dep. 06/11/2007) Rv. 238039 - 01
AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO | Ritardo nell'iscrizione - Conseguenze - Inutilizzabilità degli atti compiuti prima della tardiva iscrizione - Esclusione.
AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO
L'omessa annotazione della "notitia criminis" nel registro previsto dall'art. 335 cod.proc.pen., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il P.M. avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del P.M. ed è sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinare o addirittura penale nei confronti del P.M. negligente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)