Sez. 5, Sentenza n. 14577 del 15/12/2014 Cc. (dep. 09/04/2015) Rv. 263673 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Confisca di prevenzione - Terzi cessionari di crediti assistiti da garanzia reale - Richiesta di ammissione al pagamento ai sensi dell'art. 1della l. n. 228 del 2012 - Precedente rigetto della domanda di riconoscimento della buona fede - Effetto preclusivo - Sussistenza - Intervenuto mutamento di disciplina - Rilevanza - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA
In tema di misure di prevenzione, l'istanza di ammissione al pagamento del credito proposta, a norma dell'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal terzo cessionario di un credito assistito da garanzia reale sul bene oggetto di confisca è preclusa dalla intervenuta definitivi del precedente provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento della buona fede dell'originario creditore, anche quando vi sia un sopravvenuto mutamento di disciplina in materia, non potendo essere ritenuta tale vicenda un "fatto nuovo" idoneo a rimuovere l'effetto preclusivo correlato all'esaurimento dei mezzi d'impugnazione nell'ambito di procedura incidentale vertente su aspetti di carattere patrimoniale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'entrata in vigore della nuova disciplina prevista dall'art. 45 del D.Lgs. n. 159 del 2011 potesse superare la preclusione processuale indicata).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 199 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 200 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 42, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)