diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5044 del 24/01/2025 Cc. (dep. 07/02/2025) Rv. 287485-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca - Istanza di ammissione di credito già accertato ai sensi del d.l. n. 4 del 2010 - Termine di decadenza previsto dalla legge n. 228 del 2012 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287485-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di confisca di prevenzione, l'istanza di ammissione al passivo del creditore ipotecario che abbia già conseguito, ai sensi dell'art. 5 d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, l'accertamento dei crediti nonché della sua buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione, non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1, commi 199 e 205, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 199 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 205 CORTE COST., Decreto Legge 04/02/2010 num. 4 art. 5, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/03/2010 num. 50 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)