Sez. 1, Sentenza n. 47598 del 09/10/2014 Cc. (dep. 18/11/2014) Rv. 261442 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Confisca di prevenzione - Terzi creditori assistiti da garanzia reale - Richiesta di ammissione al pagamento credito ai sensi dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 - Precedente rigetto della domanda di riconoscimento della buona fede - Effetto preclusivo - Sussistenza - Mutamento giurisprudenziale in senso favorevole all'istante - Rilevanza - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA
In tema di misure di prevenzione, l'istanza di ammissione al pagamento del credito proposta, a norma dell'art. 1 comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal terzo creditore assistito da garanzia reale sul bene oggetto di confisca è preclusa dalla intervenuta definitività del precedente provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento della buona fede anche quando vi sia stato un mutamento giurisprudenziale in materia, favorevole all'istante, poiché tale vicenda non può essere ritenuta "fatto nuovo" idoneo a rimuovere l'effetto preclusivo correlato all'esaurimento dei mezzi d'impugnazione nell'ambito di procedura incidentale vertente su aspetti di carattere patrimoniale.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 199 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)