Sez. 5 - , Ordinanza n. 23699 del 28/10/2020 (Rv. 659617 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Omessa registrazione di lavoratori dipendenti nelle scritture contabili o altre obbligatorie - Sanzioni amministrative previste dall'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. dalla l. n. 73 del 2002 - Dichiarazioni dei lavoratori - Valore indiziario - Onere della prova - Ripartizione fra ente che irroga la sanzione e datore di lavoro.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di lavoro irregolare, le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'ispezione hanno valore indiziario, sicché, in assenza di riscontri offerti dal contribuente, possono essere inidonee a superare la presunzione relativa alla durata dei rapporti di lavoro oggetto di verifica, la quale è "funzionale all'esigenza di garantire l'effettività della sanzione di cui al d.l. n. 12 del 2002, senza porre a carico dell'amministrazione l'onere di fornire tutte le volte la prova della reale durata del rapporto irregolare" (Corte Cost. n. 144 del 2005).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)