Sez. U, Sentenza n. 356 del 13/01/2010 (Rv. 611220 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Omessa registrazione di lavoratori dipendenti nelle scritture contabili o altre obbligatorie - Sanzioni amministrative previste dall'art. 3, terzo comma, del d.l. n. 12 del 2002, conv. nella legge n. 73 del 2002 - Criteri di commisurazione - Prescrizioni - Onere della prova - Ripartizione fra ente che irroga la sanzione e datore di lavoro.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie, l'art. 3, terzo comma, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. nella legge 23 aprile 2002, n. 73 - il quale prevede l'applicazione della sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso dall'inizio dell'anno e la data della contestazione della violazione - è stato introdotto per inasprire ulteriormente il trattamento sanzionatorio per coloro che continuino ad impiegare lavoratori irregolarmente, nonostante le agevolazioni di varia natura colte ad incentivare l'emersione del lavoro sommerso. Il predetto meccanismo presuntivo esclude qualsiasi obbligo dell'ente, che irroga la sanzione, di provare l'effettiva prestazione di attività lavorativa subordinata per il periodo intermedio compreso tra il giorno di accertamento dell'infrazione ed il primo gennaio dello stesso anno e prescrive al medesimo ente di commisurare la sanzione a quella durata, fino a prova contraria, facente carico all'autore della violazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)