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Sez. 1, Sentenza n. 11722 del 07/07/1982 Ud. (dep. 06/12/1982) Rv. 156551 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ATTUATA DOPO L'IMPOSSESSAMENTO VIOLENTO - FINALITÀ - AGEVOLE ALLONTANAMENTO DAL LUOGO DEL COMMESSO REATO - SEQUESTRO DI PERSONA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156551-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ATTUATA DOPO L'IMPOSSESSAMENTO VIOLENTO - FINALITÀ - AGEVOLE ALLONTANAMENTO DAL LUOGO DEL COMMESSO REATO - SEQUESTRO DI PERSONA - CONFIGURABILITÀ.*

In tema di rapina la privazione della libertà personale di un soggetto, attuata dall'agente dopo l'impossessamento violento, allo scopo di potersi allontanare più agevolmente dal luogo, in cui essa è consumata, costituisce non già una condotta integrativa del delitto di rapina, sia pure impropria, bensì la figura delittuosa autonoma del sequestro di persona. (V mass n 153576; (V mass n 146986; (V mass n 140926; (V mass n 118045).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)