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Sez. 1, Sentenza n. 2648 del 12/01/1985 Ud. (dep. 21/03/1985) Rv. 168393 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - SEQUESTRO DI PERSONA - CONCORSO DI REATI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168393-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - SEQUESTRO DI PERSONA - CONCORSO DI REATI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Il sequestro di persona, inteso nel senso di una limitazione della libertà di movimento, può essere assunto quale circostanza aggravante della rapina quando, tale modo di atteggiarsi della violenza risulti strumentale alla consumazione della rapina stessa come mezzo esecutivo del reato e perduri per il tempo necessario alla consumazione. Se invece la privazione della libertà personale si protrae anche dopo la consumazione della rapina, la condotta posta in essere successivamente ha una propria distinta autonomia e concorre materialmente con il reato di rapina. (Conf mass n 166272; (Conf mass n 166192; (Conf mass n 164951; (Conf mass n 161522; (Conf mass n 159926; (Conf mass n 156551; (Conf mass n 153576; (Conf mass n 152284; (Conf mass n 148396; (Conf mass n 147638; (Conf mass n 146986; (Conf mass n 140926).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)