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Sez. 3, Sentenza n. 2767 del 08/10/1971 (Rv. 353941 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - IN GENERE - PER INCOMPETENZA FUNZIONALE DELL'UFFICIALE NOTIFICANTE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353941-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - IN GENERE - PER INCOMPETENZA FUNZIONALE DELL'UFFICIALE NOTIFICANTE - SANATORIA - CONDIZIONI.*

Il vizio di notificazione, dipendente dall'incompetenza funzionale di colui che l'ha compiuta inficia soltanto la notificazione, con la conseguenza che, in tale caso, trova applicazione il principio generale secondo cui i vizi della notificazione sono sanati, con effetto ex tunc, dalla comparizione dell'intimato, posto che la ratio desumibile dalle norme disciplinanti la notificazione degli Atti e proprio quella che gli Atti medesimi vengano ad effettiva conoscenza dei destinatari.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)