Sez. U, Sentenza n. 4162 del 18/12/1975 (Rv. 378503 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE INTIMATA - INCOMPETENZA FUNZIONALE DELL'ESECUTORE DELLA NOTIFICAZIONE - MESSO DI CONCILIAZIONE - DIFETTO O VIZI DELL'AUTORIZZAZIONE - NULLITA - SANATORIA - CONFIGURABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE INTIMATA - INCOMPETENZA FUNZIONALE DELL'ESECUTORE DELLA NOTIFICAZIONE - MESSO DI CONCILIAZIONE - DIFETTO O VIZI DELL'AUTORIZZAZIONE - NULLITA - SANATORIA - CONFIGURABILITA.*
Il principio secondo cui la Costituzione in giudizio della parte intimata, implicando il raggiungimento dello scopo della notificazione, ne sana i vizi, riguarda anche l'ipotesi della incompetenza funzionale di colui che l'ha compiuta e, segnatamente, del messo di conciliazione del luogo di notifica, sia essa diretta, per Mancanza dell'autorizzazione richiesta dall'art 34 del DPR 15 dicembre 1959, n 1229, sia essa derivata, per difetto delle condizioni alle quali l'autorizzazione e subordinata. (V 2767/71, mass nn 353941, 353940; 1058/69, mass n 339548).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 34 CORTE COST., Legge 11/06/1962 num. 546 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)