Sez. L, Sentenza n. 10661 del 06/11/1990 (Rv. 469664 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SUPERMINIMO - ASSORBIMENTO NEI MIGLIORAMENTI RETRIBUTIVI CONTEMPLATI DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SUPERMINIMO - ASSORBIMENTO NEI MIGLIORAMENTI RETRIBUTIVI CONTEMPLATI DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - LIMITI.*
L'eccedenza della retribuzione (o "superminimo") rispetto ai minimi tabellari, che sia stata (anche individualmente) pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, è di norma soggetta al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti e contemplati dalla applicabile disciplina contrattuale collettiva, salvo che sia stato da questa diversamente disposto ovvero che le parti abbiano attribuito alla eccedenza la particolare natura di un compenso speciale collegato a particolari meriti del lavoratore o alle particolari "qualità" (o anche alla maggiore onerosità) delle mansioni da lui svolte. (Conf 2758/87, mass n 451868).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)