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Sez. L, Sentenza n. 2758 del 18/03/1987 (Rv. 451868 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ECCEDENZA RISPETTO AI MINIMI TABELLARI INDIVIDUALMENTE PATTUITA - ASSORBIMENTO NEI MIGLIORAMENTI RETRIBUTIVI CONTEMPLATI DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451868-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ECCEDENZA RISPETTO AI MINIMI TABELLARI INDIVIDUALMENTE PATTUITA - ASSORBIMENTO NEI MIGLIORAMENTI RETRIBUTIVI CONTEMPLATI DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - LIMITI.*

L'eccedenza della retribuzione (rispetto ai minimi tabellari) che sia stata individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore subordinato è di norma soggetta al principio generale dello assorbimento nei miglioramenti retributivi contemplati dalla disciplina collettiva, salvo che non sia da questa stessa diversamente disposto, ovvero che le parti abbiano attribuito all'eccedenza la particolare natura di un compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti del lavoratore medesimo e alle particolari qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni dallo stesso espletate. (Conf 5062/83, mass n 429922).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)