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Sez. U, Sentenza n. 1209 del 05/02/1988 (Rv. 457418 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER CONDOTTA COLPOSA O COMUNQUE MANCHEVOLE - NATURA DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - GARANZIE EX SECONDO E TERZO COMMA DELL'ART. 7 STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - GARANZIE EX PRIMO COMMA DELL'ART. CITATO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457418-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER CONDOTTA COLPOSA O COMUNQUE MANCHEVOLE - NATURA DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - GARANZIE EX SECONDO E TERZO COMMA DELL'ART. 7 STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - GARANZIE EX PRIMO COMMA DELL'ART. CITATO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il licenziamento intimato per un comportamento colposo o comunque manchevole del lavoratore, che sia valutabile esclusivamente alla stregua della nozione legale di giusta causa, è soggetto alle garanzie contemplate dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (nel testo fissato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 1982), circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa, non anche a quelle poste dal primo comma della norma medesima, circa l'Onere del datore di lavoro di predisporre e pubblicizzare il cosiddetto codice disciplinare, le quali condizionano l'efficacia, oltre che delle misure disciplinari non espulsive, soltanto dei licenziamenti fondati su comportamenti previsti e sanzionati dalla specifica normativa del rapporto, stabilita dai contratti o dal datore di lavoro. (V 4823/87, mass n 453461).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)