Sez. 6, Sentenza n. 2844 del 01/07/1997 Cc. (dep. 30/07/1997) Rv. 208555 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - EFFETTI | Coimputati non ricusanti - Inefficacia degli atti compiuti - Esclusione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - EFFETTI
Il riconoscimento, a seguito di ricusazione, di una causa di incompatibilità del magistrato non produce effetti nei confronti dei coimputati che non l'abbiano invocata e non determina perciò anche per questi ultimi l'inefficacia -eventualmente dichiarata nel provvedimento di accoglimento della ricusazione- degli atti in precedenza compiuti dal giudice ricusato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 42, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)