Sez. U, Sentenza n. 13626 del 16/12/2010 Ud. (dep. 05/04/2011) Rv. 249300 - 01
GIUDICE - ASTENSIONE - DECISIONE | Effetti - Coimputati che non hanno sollevato la questione - Estensione - Impugnazione - Ammissibilità - Ragioni.
GIUDICE - ASTENSIONE - DECISIONE
In tema di astensione (e ricusazione), le questioni sollevate da una parte, inerenti all'incompatibilità per precedenti funzioni svolte, hanno natura oggettiva e sono estensibili a tutti i coimputati, poiché le relative norme attuano i principi costituzionali di imparzialità e terzietà del giudice, a garanzia del giusto processo. (La Suprema Corte ha precisato che le questioni concernenti l'efficacia e la conseguente utilizzabilità degli atti compiuti dal giudice prima della dichiarazione di astensione o ricusazione sono deducibili in ogni stato e grado del processo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)