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Sez. 3, Sentenza n. 5082 del 03/06/1996 (Rv. 497917 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Pignoramento presso terzi - Entità del credito - Mancata contestazione del debitore - Assegnazione del credito - Opposizione del debitore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497917-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

Nel pignoramento presso terzi, la mancata contestazione del debitore sulla entità del credito indicato dal creditore procedente nella fase di individuazione del bene da vincolare, che si compie attraverso la complessa procedura indicata dagli artt. 547 e 548 cod. proc. civ., non preclude la possibilità della opposizione del debitore medesimo nella fase di attuazione della pretesa del creditore, che si realizza con l'assegnazione del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)