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Sez. 3, Sentenza n. 7059 del 28/07/1997 (Rv. 506319 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Comparizione del terzo - Dichiarazione, ex art. 547 cod. proc. civ., che la cosa si trova depositata presso di sè - Conseguenze - Prosecuzione del procedimento esecutivo - Sussistenza - Mera allegazione del debitore di aver venduto la cosa prima del pignoramento - Ininfluenza - Allegazione contenente la ulteriore richiesta di declaratoria di ineseguibilità del pignoramento - Natura - Opposizione all'esecuzione "ex latere debitoris" - Configurabilità - Estinzione del relativo giudizio di cognizione - Conseguenze - Prosecuzione del processo esecutivo in precedenza sospeso - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506319-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

Se, nel processo di espropriazione mobiliare presso terzi, oggetto del pignoramento risulti una cosa mobile depositata dal debitore presso il terzo, giusta dichiarazione resa da questi ex art. 547 cod. proc. civ., la esistenza di tale, positiva dichiarazione consente, di per sè, alla procedura esecutiva di proseguire, non essendo legittimamente riconoscibile la qualifica della "contestazione", rispetto ad essa, all'allegazione del debitore che assuma di aver venduto la cosa ad altri in epoca antecedente al pignoramento, mentre, ove tale allegazione contenga, altresì, una esplicita richiesta di declaratoria di ineseguibilità del detto pignoramento, si è in presenza della fattispecie di cui all'art. 615 cod. proc. civ. (opposizione all'esecuzione) e non della domanda di accertamento dell'obbligo del terzo, con la conseguenza che l'eventuale estinzione del giudizio di cognizione, cui tale opposizione abbia dato luogo, non impedirà la prosecuzione del processo esecutivo, non essendo, nella specie, configurabile la (diversa) situazione di un procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi non più proseguibile per non essere stato accertato il diritto del debitore verso il terzo obbligato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 625

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)