Sez. 2, Sentenza n. 4122 del 15/12/1975 (Rv. 378442 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - INTERPOSIZIONE FITTIZIA DEL COMPRATORE - LITISCONSORZIO COL VENDITORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - INTERPOSIZIONE FITTIZIA DEL COMPRATORE - LITISCONSORZIO COL VENDITORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Nelle cause di simulazione relativa di compravendita per interposizione fittizia del compratore, la presenza del venditore in giudizio non e necessaria, ove sia escluso ogni suo interesse a contrastare l'impugnativa del negozio, essendo in tale ipotesi interessati solo il compratore apparente e colui che vanti diritti in base alla dedotta simulazione. (Conf 3989/74, mass n 372573; 3540/72, mass n 361496).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)