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Sez. 3, Sentenza n. 25820 del 10/12/2009 (Rv. 610924 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno alla salute - Accertamento - Danno da immissioni acustiche intollerabili - Prova - Accertata intollerabilità delle immissioni - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610924-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

L'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili non costituisce di per sé prova dell'esistenza di danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all'accertamento dell'effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la motivazione la sentenza impugnata con la quale il giudice di merito aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno alla salute causato da immissioni intollerabili, ritenendo insufficiente a provarne l'esistenza la sola produzione di un certificato del medico curante, risalente nel tempo, in cui si affermava del tutto genericamente l'esistenza di uno "stato di ansia").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)