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Sez. 2, Sentenza n. 3367 del 06/05/1988 (Rv. 458743 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - COSIDDETTO DANNO BIOLOGICO - PROVA.*
Stato
decisa il 1988-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458743-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - COSIDDETTO DANNO BIOLOGICO - PROVA.*

Il cosiddetto danno biologico, il quale -come rilevato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 184 del 1986 - è risarcibile, a norma degli artt. 2043 cod. civ. e 32 cost., pure nel caso d'illecito meramente civilistico, si configura, come conseguenza della lesione del diritto alla salute, senza che l'offeso abbia l'Onere di provare l'impedimento effettivamente ricevutone sul piano delle ordinarie manifestazioni o attività extralavorative non retribuite. Pertanto, la sussistenza del danno suindicato, non essendo a tal fine sufficiente la mera lesività potenziale del fatto, è rettamente esclusa nel caso di attività rumorosa eccedente il limite della normale tollerabilità, ove manchi la prova che essa abbia comportato una effettiva lesione della salute dei soggetti dolutisi dell'attività stessa. (V 208/88, mass n 456817; (V 2012/86, mass n 445218; (V 3025/85, mass n 440736; (V 1130/85, mass n 439258).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 659

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)