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Sez. 1, Sentenza n. 2613 del 07/02/2006 (Rv. 586606 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Ritardo nell'adempimento - Svalutazione monetaria - Quantificazione del relativo danno da parte del giudice - Ricorso al notorio e a presunzioni - Ammissibilità - Limiti - Onere di allegazione - Sussistenza - Consorzio agrario - Assimilabilità ad impresa commerciale - Esclusione - Fattispecie relativa alla determinazione dell'indennità di esproprio.
Stato
decisa il 2006-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586606-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

In tema di maggior danno da svalutazione monetaria (art. 1224, comma secondo, cod. civ.), il pur legittimo ricorso al notorio ed a presunzioni da parte del giudice non può prescindere dall'assolvimento, da parte del creditore - ancorché appartenente a una categoria soggettiva (nella specie, imprenditore commerciale) - di un onere quantomeno di allegazione, che consenta al giudice di merito di verificare se, tenuto conto delle sue qualità personali e dell'attività da lui in concreto esercitata, il particolare danno allegato possa essersi verosimilmente prodotto, escludendosi peraltro che un consorzio agrario, per le sue finalità e caratteristiche strutturali, sia assimilabile alla generalità degli imprenditori commerciali. (Fattispecie relativa alla determinazione di indennità di esproprio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)