Sez. 1, Sentenza n. 467 del 18/01/2000 (Rv. 532914 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Riconoscimento di maggior somma - Maggior danno per il ritardo nel pagamento - Prova - Necessità - Creditore occasionale e piccolo risparmiatore - Presunzione di destinazione a risparmio - Ammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Pur essendo vero che il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria non costituisce conseguenza automatica del notorio fenomeno della perdita del potere d'acquisto della moneta, ma comporta l'onere dell'allegazione e della prova, ben può il giudice desumere in via presuntiva il danno per il ritardo dalla semplice qualità di creditore occasionale di una somma spettante a titolo d'indennità per l'espropriazione di un bene, derivando il danno dal mancato impiego di tale somma secondo una destinazione corrispondente agli impieghi usuali del denaro che, superando la misura necessaria al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana, venga destinato al risparmio in forme tali da superare il ristoro derivante dalla corresponsione dell'interesse legale all'epoca applicabile in caso di mora del debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)