Sez. L, Sentenza n. 550 del 18/01/1993 (Rv. 480294 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Contributi o premi | Modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi - Approvazioni con decreto del Ministro del lavoro - Normativa secondaria dell'esecutivo per specificare o integrare la disciplina ex d.P.R. n. 1124 del 1965 - Configurabilità - Violazione - Denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Contributi o premi
Le "norme di diritto", di cui è denunciabile la violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., comprendono, oltre le leggi, anche la normativa secondaria dell'Esecutivo che specifichi o integri, con effetti non circoscritti ai soggetti di un particolare ordinamento, la disciplina contenuta nella legge e, quindi, anche le "modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi" (approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) alle quali il d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) rinvia per la determinazione dell'obbligo contributivo, atteso che esse - esclusa dai criteri di ordine tecnico previsti dagli artt. 39 e 40 del citato d.P.R. la discrezionalità amministrativa dell'I.N.A.I.L. in materia - costituiscono un testo di norme regolamentari con rilevanza esterna e non già norme amministrative interne. (V. sent. n. 88 del 1986 Corte Cost.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)