Sez. L, Sentenza n. 14245 del 17/12/1999 (Rv. 532337 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi - Approvazione con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Normativa regolamentare con rilevanza esterna - Configurabilità - Conseguenze - Denunciabilità in cassazione - Fattispecie relativa all'inquadramento dell'attività di "manutenzione, installazione e altri servizi relativi ai sistemi di elaborazione dati, compresi acquisto e vendita degli stessi" sulla base del D.M. 10 novembre 1971.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
In tema di tariffe dei premi dovuti dal datore di lavoro all'INAIL il provvedimento dell'Istituto assicuratore di variazione dei tassi, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 1124 del 1965, deve essere emanato secondo le modalità applicative previste dai prescritti decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale i quali costituiscono norme regolamentari con rilevanza esterna, le cui violazioni sono valutabili da parte della Corte di cassazione. (Nella specie la S.C. - confermando sul punto la sentenza impugnata - ha ritenuto che un'attività denunciata come "manutenzione, installazione ed altri servizi relativi ai sistemi di elaborazione dati, compresi acquisto e vendita degli stessi" ben era stata inserita, sulla base della tariffa di cui al D.M. 10 novembre 1971, nel sottogruppo relativo alle attività di "installazione di macchinari, impianti ed apparecchiature in centri meccanografici o di calcolo elettronico", in quanto, all'epoca della tariffa l'installazione dei sistemi di elaborazione dati richiedeva attività assimilabili a quelle comprese nel suddetto sottogruppo, attività che il rapidissimo progresso tecnologico del settore, con la miniaturizzazione dei macchinari e il venir meno, da parte delle aziende venditrici della necessità di una specifica attività di installazione, ne ha determinato l'inquadramento in un gruppo di attività sottoposte ad una tariffa meno onerosa).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, DM Lavoro e previdenza sociale 10/11/1971, DM Lavoro e previdenza sociale 14/11/1978
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)