diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2931 del 29/07/1975 (Rv. 376996 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - PAGAMENTI IN MISURA SUPERIORE A QUELLA LEGALE - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI SUCCESSIVI CANONI - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - INSUSSISTENZA - CREDITI DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE - COMPENSABILITA.*
Stato
decisa il 1975-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376996-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - PAGAMENTI IN MISURA SUPERIORE A QUELLA LEGALE - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI SUCCESSIVI CANONI - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - INSUSSISTENZA - CREDITI DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE - COMPENSABILITA.*

Il conduttore che abbia sospeso il pagamento dei canoni, assumendo di averli in precedenza corrisposti in misura superiore a quella legale, non puo essere ritenuto inadempiente, e, pertanto, non puo essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione, quando, in corso di causa, in altro processo sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, con la quale, determinata la misura legale del canone, siano stati accertati il credito del conduttore per le somme pagate in piu ed il minor credito del locatore per i canoni non pagati, con la conseguente compensazione fino alla concorrenza. (V 3890/68, mass n 337376).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 15, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)