Sez. 5, Sentenza n. 11269 del 17/02/1998 Ud. (dep. 27/10/1998) Rv. 211515 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Partecipazione necessaria delle parti - Esclusione - Impedimento del difensore - Rinvio - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
Nel giudizio camerale di appello, una volta espletate le rituali comunicazioni e notifiche, per ragioni di speditezza e di concentrazione, connaturali alla natura del procedimento, non è prevista la partecipazione necessaria del pubblico ministero, del difensore e dell'imputato, con la conseguenza che l'eventuale impedimento del difensore non costituisce motivo di rinvio necessario sempre che non debba procedersi a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)