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Sez. 2, Sentenza n. 2622 del 22/07/1968 (Rv. 335117 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - ECCEZIONE - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - POTERI D'INDAGINE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESAME DI NUOVI DOCUMENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335117-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - ECCEZIONE - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - POTERI D'INDAGINE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESAME DI NUOVI DOCUMENTI - ESCLUSIONE.*

L'eccezione di litispendenza e ammissibile per la prima volta in Cassazione, ma va esaminata e decisa in base agli elementi di prova gia acquisiti nel giudizio di merito, senza che sia consentito prendere in esame nuovi documenti, la cui esibizione nel giudizio di Cassazione non e ammessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)