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Sez. 1, Sentenza n. 913 del 04/04/1970 (Rv. 346324 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - ECCEZIONE - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - ESCLUSIONE*
Stato
decisa il 1970-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346324-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - ECCEZIONE - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - ESCLUSIONE*

L'eccezione di litispendenza e ammissibile per la prima volta in Cassazione, ma va esaminata e decisa in base agli elementi di prova gia acquisiti nel giudizio di merito, senza che sia consentito prendere in esame nuovi documenti, la cui esibizione nel giudizio di Cassazione non e ammessa. (Conf 2622-68, massima n 335117).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)