Sez. 3, Sentenza n. 6635 del 08/01/2014 Cc. (dep. 12/02/2014) Rv. 258903 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito - Riduzione del vincolo in misura corrispondente ai ratei versati in esecuzione dell'accordo - Necessità - Fondamento.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non può essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 143 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)