Sez. 1, Sentenza n. 3935 del 17/06/1981 (Rv. 414592 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - FATTISPECIE VARIE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - IGE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - FATTISPECIE VARIE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - IGE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
L'esenzione da imposte e tasse prevista dall'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729 (in tema di costruzioni stradali e autostradali) riguarda gli Atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della legge e non si estende, pertanto, anche all'IGE, la quale non ha come presupposto dell'imposizione un atto o un contratto, ma una entrata, in relazione all'ammontare della quale viene commisurato l'importo da corrispondere al momento dell'introito. (Conf 3859/78, mass n 393432; (Conf 371/78, mass n 389671; (Conf 3040/76, mass n 381817; (Conf 2012/76, mass n 380833).*
Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 CORTE COST., Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)