Sez. 2 - , Sentenza n. 28922 del 09/07/2020 Cc. (dep. 19/10/2020) Rv. 279702 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Gestione delle aziende sequestrate ex art. 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Decreto di approvazione del programma di gestione - Mezzo di impugnazione - Appello.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Il provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione approvi il programma di gestione dell'azienda sequestrata, ex art. 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod., disponendo la cessazione dell'attività e la vendita dei beni strumentali, è impugnabile dinanzi alla corte di appello.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 41, Decreto Legisl. 11/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Legge 17/10/2017 num. 161
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)